Art. 1.
(Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF
al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti).

      1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota dell'otto per mille dell'imposta al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, mediante espressa indicazione dell'associazione da finanziare, tra quelle proposte nel modello di dichiarazione dei redditi.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.